Appartiene al Giudice del luogo di effettiva consegna dei beni compravenduti la giurisdizione sulle controversie in materia di vendita internazionale di beni

Appartiene al Giudice del luogo di effettiva consegna dei beni compravenduti la giurisdizione sulle controversie in materia di vendita internazionale di beni
21 Ottobre 2019: Appartiene al Giudice del luogo di effettiva consegna dei beni compravenduti la giurisdizione sulle controversie in materia di vendita internazionale di beni 21 Ottobre 2019

Le cause del nostro studio

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 1575/2019 (Giudice unico: Dott.ssa Di Tullio) si è pronunciato su un tema di rilevante interesse, stante il costante incremento dei rapporti commerciali internazionali, vale a dire quello della giurisdizione competente a conoscere delle controversie in materia di vendita internazionale di beni.

Si trattava, infatti, di una lite che aveva per oggetto il pagamento del prezzo di alcuni beni che un’azienda italiana aveva venduto ad una ditta francese, eseguendone la consegna presso la sede di quest’ultima, in Francia.

Convenuta a giudizio avanti al Giudice italiano, quest’ultima aveva sollevato eccezione di giurisdizione in favore di quella del proprio Giudice nazionale, alla quale l’attrice aveva resistito sostenendo che, dovendosi radicare la giurisdizione del Giudice del luogo dia consegna della merce venduta, tale doveva ritenersi la propria sede, in Italia, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma c.c., avendo essa ivi affidato la merce compravenduta al vettore che l’aveva trasportata presso la sede dell’acquirente.

La decisione del Giudice trevigiano premette che, trattandosi di vendita internazionale di beni, alla fattispecie doveva applicarsi “ratione temporis, […] la disciplina del Regolamento CE n. 44/2001 (la cui disciplina è stata, peraltro, riprodotta sostanzialmente dal Regolamento UE n. 1215/2012)”, il cui “art. 5, lett. b)…  ai fini del radicamento della giurisdizione, fa riferimento al luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e precisa, per il caso della compravendita di beni, che” per tale “deve intendersi il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”.

E a questo proposito ricorda come le SS.UU. abbiano ripetutamente “affermato che, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e che il “luogo di consegna principale” va riconosciuto in quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici: dunque il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente”, con la precisazione che “la giurisdizione del giudice di tale Stato sussiste rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati (Cass. S.U. ord. n. 1134/2014; sent. n. 21191/2009)”.

E, quindi, “in concreto, il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione è tenuto ad applicare non il criterio di identificazione del luogo di esecuzione della prestazione di consegna alla luce del diritto sostanziale di volta in volta applicabile” (nel caso specifico: il luogo individuato dalla legge italiana), “bensì quello, sovranazionale (di carattere economico/empirico), che consenta di sopperire alla mancanza di espressa scelta che l’art. 5 del Regolamento 44/01 fa salva (ord. n. 1134/2014 cit., in motivazione)”.

In particolare, “tale criterio sovranazionale prescinde da ogni considerazione sulle modalità di esecuzione del trasporto e sul luogo di consegna delle merci al vettore ovvero da altri criteri che, secondo la legislazione nazionale, potrebbero incidere sul luogo di adempimento dell’obbligo di consegna e mira a realizzare quelle esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni giudiziarie auspicate e conseguentemente predicate tanto dalla giurisprudenza nazionale che da quella sovranazionale (ord. n. 1134/2014 cit., in motivazione)”.

Quindi, ai fini di stabilire quale Giudice abbia giurisdizione su tal genere di controversie, occorre stabilire in quale luogo i beni compravenduti siano stati concretamente recapitati all’acquirente.

Nel caso specifico era incontroverso che “la compratrice è entrata nella materiale disponibilità della merce (o avrebbe dovuto) presso la propria sede”, e cioè in territorio francese.

Né risultava che i contraenti avessero “concluso un diverso accordo che possa integrare la deroga prevista dall’art. 5 cit.: essa opera solo in ipotesi di specifica e diretta indicazione del luogo di consegna, ipotesi che nel caso di specie non ricorre”.

Tali non potevano ritenersi “le previsioni, contenute nella conferma d’ordine, in punto di “consegna porto franco”, sia perché la clausola inerisce alla ricaduta dei rischi del trasporto sia perché, in ogni caso, le modalità di esecuzione del trasporto ed il luogo di consegna al vettore o gli altri canoni che, secondo la legislazione interna, potrebbero incidere sul luogo di adempimento dell’obbligo di consegna, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio sovranazionale sopra descritto”.

Conseguentemente il Tribunale ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per essere la competenza devoluta alla giurisdizione del giudice francese”.

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